La clausola risolutiva espressa è contemplata dall’art.1456 del Codice Civile.

La clausola risolutiva espressa prevede la risoluzione di un contratto in caso di inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate. Nel caso del preliminare di vendita immobiliare, la clausola risolutiva espressa può essere utilizzata per risolvere il contratto in caso di inadempimento di una delle parti, ad esempio se il promittente venditore non consegna l’immobile nel termine stabilito o se il promissario acquirente non versa il saldo del prezzo.

La clausola risolutiva espressa deve essere espressamente prevista nel contratto e deve indicare in modo chiaro e preciso l’inadempimento che determina la risoluzione. La clausola è valida anche se non prevede un termine per l’adempimento, ma in tal caso la parte non inadempiente può chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Il promittente venditore può utilizzarla per evitare di concludere un contratto definitivo con un acquirente che non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. Il promissario acquirente può utilizzarla per evitare di versare il saldo del prezzo se l’immobile non corrisponde alle sue aspettative.

Ecco un esempio di clausola risolutiva espressa in un preliminare di vendita immobiliare:

  • In caso di inadempimento da parte del promittente venditore alla consegna dell’immobile nel termine stabilito, il preliminare si risolverà di diritto, senza necessità di alcuna formale intimazione o costituzione in mora da parte del promissario acquirente.

La norma prevede anche un altro tipo di condizione applicabile ai contratti: la clausola sospensiva

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